Der Verein - Associazione & Impressum

Deutsch-Italienische Gesellschaft Freunde der Friedensorgel Sant'Anna di Stazzema


Vorstand /Consiglio Direttivo

Präsident/ Presidente

In attesa di nomina

Ehrenpräsident/ Presidente Onorario

Don Marco Marchetti

Vizepräsidenten/ Vicepresidenti

Horst Westermann

Geschäftsführer / Segretari

Gianpaolo Prina, Maren Westermann

Schatzmeister/ Tesoriere

Enio Mancini

Nicola Barbato

Gianpaolo Prina

Enrico Cecchetti

Umberto Mancini

Künstlerische Leitung/ Direttore artistico:

In attesa di nomina

Mitglied der Vereinigung Deutsch-Italienischer Kultur-Gesellschaften

Per sostenere attraverso un contributo l'associazione ed il Festival Organistico:

Spendenkonto zur Unterstützung der Vereinsarbeit und des Orgelfestivals:

c/c (Konto Nr) 35442 Banca della Versilia e della Lunigiana

IBAN: IT80 P08726 70220 0000000 35442

BIC/SWIFT: ICRA IT RR K60

 

Modulo Iscrizione Soci - Mitgliedsantrag 


Satzung - Statuto


Allegato "A" al Repertorio N. 108593 e alla raccolta N. 12223

STATUTO

ART. 1 -Oggetto, sede e durata

E' costituita, con sede in Sant'Anna di Stazzema presso il Museo Storico della Resistenza, via Coletti 22, l'Associazione senza fini di lucro, denominata "Amici dell'organo della pace di Sant'Anna di Stazzema Onlus " ("Freunde der Friedensorgel Sant'Anna di Stazzema"), più avanti chiamata per brevità Associazione, che si riconosce nella tipologia delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi del d. lgs. 460/1997.

L'Associazione può istituire o riconoscere sedi secondarie o sezioni distaccate, in Italia e all'estero e in particolare in Germania.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 -Principi ispiratori

L'associazione non ha fini di lucro e si attiene ai seguenti principi: democraticità della struttura, trasparenza amministrativa, gratuità delle cariche associative, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie. Lo spirito e la prassi dell'associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione della Repubblica Italiana, della Costituzione della Repubblica Federale Tedesca e del Trattato di Lisbona firmato dall'Unione Europea il 13 dicembre 2007.

ART.3 -Scopi, finalità e attività

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- Tenere viva un'attività musicale e culturale incentrata sull'Organo della Pace di Sant' Anna di Stazzema, Parco Nazionale della Pace, con particolare riferimento alla letteratura e alla tradizione organistica e organara italiana e tedesca;

- Rendere omaggio, attraverso concerti ed altri eventi, alle vittime della strage nazifascista del 12 agosto 1944 a Sant'Anna di Stazzema e, insieme, alla memoria delle vittime di tutte le stragi e di tutte le guerre, uniti dalla storia e dai valori che stanno alla base delle nostre democrazie e dell'Unione Europea;

- Promuovere la musica, in tutte le sue forme ed i suoi generi, quale linguaggio universale capace di avvicinare popoli e culture, di favorire l'esperienza del dialogo e del confronto e di sensibilizzare un largo pubblico alle tematiche connesse ad una cultura di pace.

- Promuovere la conoscenza della produzione musicale per organo, della storia edevoluzione delle tecniche costruttive di questo strumento e delle possibilità di accostamento a voci e ad altri strumenti.

Per il raggiungimento degli scopi statutari, l'Associazione:

- promuove, organizza e gestisce, a Sant' Anna di Stazzema ed in altre sedi, privilegiando l'utilizzo dell'Organo della Pace: concerti, eventi, manifestazioni, festival, rassegne nazionali ed internazionali, mostre, spettacoli, concorsi, premi, convegni, dibattiti, seminari, ricerche, scambi culturali, corsi di perfezionamento, formazione, percorsi didattici;

- Promuove la compilazione; la pubblicazione, l'edizione e la diffusione, anche per conto terzi, di pubblicazioni, riviste, guide e monografie, ricerche, audiovisivi, prodotti multimediali, documentari e video, fotografie e quant'altro.

- Compie ogni altra attività ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 4 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a. contributi ordinari dei soci;

b. contributi, sovvenzioni, lasciti ed erogazioni da parte dei soci e da terzi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche;

c. contributi o elargizioni erogati da Istituzione ed Enti Pubblici;

d. contributi di organismi internazionali;

e. entrate derivanti da convenzioni;

f. rendite patrimoniali;

g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali:

h. entrate derivanti da attività svolte dall'Associazione;

i. ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 5 -I soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro - persone fisiche, persone giuridiche, enti riconosciuti e non, associazioni e fondazioni - che condividano gli scopi dell'Associazione, si impegnino per illoro raggiungimento e che accettino gli articoli dello Statuto.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente. In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza (fatta salva la condizione di reciprocità) può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale. La quota associativa è intrasmissibile.

Sono previste tre categorie di soci:

1. Soci fondatori: le persone fisiche che sono intervenute alla costituzione dell'Associazione e coloro che con tale qualifica sono ammessi come soci dal Consiglio Direttivo nel primo anno dalla costituzione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere permanente.

2. Soci ordinari: le persone fisiche che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata alpagamento della quota sociale.

3. Soci onorari: persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati che abbiano stabilito un particolare e prezioso legame con l'Associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. L'ammissione a socio onorario viene deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo ed è ratificata dall'Assemblea. Non hanno diritto al voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. Vengono consultati annualmente, prima della stesura del programma di attività.

Il numero dei soci è illimitato. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato.

ART. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci fondatori ed ordinari maggiori di età hanno diritto ad accedere alle cariche associative e diritto di voto singolo su tutte le questioni, compreso l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e ad accedere ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

I soci sono tenuti a rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, contribuire al raggiungimento degli scopi dell' Associazione, pagare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo entro un mese dall'iscrizionenel libro SOCI.

ART. 7 - Recesso/esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di mancato pagamento della quota associativa (trascorsi due mesi dal sollecito), di inadempienza dei doveri previsti dal presente statuto, di inosservanza degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 - Gli organi sociali

Gli organidell'associazione sono:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio Direttivo

c. il Presidente

d: due Vice Presidenti (uno italiano e uno tedesco)

e. due Segretari (uno italiano e uno tedesco)

f. un tesoriere;

g. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono a totale titolo gratuito.

ART. 9 -L'Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci fondatori e ordinari (in regola col pagamento delle quote e che abbiano assunto tale qualifica per la prima volta da almeno tre mesi).

Ha il potere generale di indirizzo e controllo, salvo le materie attribuite dal presente statuto e dalla legge alla competenza del Consiglio Direttivo.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro assocIato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente presso la sede o altrove mediante avviso che contenga l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco dei punti all'ordine del giorno; l'avviso dovrà essere inviato a ogni socio in tempo utile (almeno quindici giorni prima della data fissata) tenendo presenti le necessità dei soci stranieri.

L'assemblea è presieduta da un Presidente, nominato a maggioranza dall'assemblea all'inizio della seduta.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, e comunque ogni qual volta il Presidente o almeno la metà più uno dei membri del consiglio Direttivo lo ritengano opportuno. L'Assemblea può essere convocata anche con richiesta scritta da almeno un terzo dei soci con diritto di voto, per motivi attinenti l'attuazione dei fini statutari o il funzionamento degli organi.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, di 2/3 dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono espresse con voto palese, tranne che per l'elezione degli organi sociali e quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, eccezion fatta perla deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

L'assemblea ordinaria:

a. nomina i membri del Consiglio Direttivo,

b. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti,

c. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

d. approva il bilancio consuntivo di ogni esercizio,

e. indica gli indirizzi generali dell'Associazione e ratifica il rapporto annuale delle attività svolte.

ART. 10 -Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile, da un minimo di 5 ad un massimo di 11, eletti dall'Assemblea; i membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

In caso di revoca o dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimarranno in carica sino alla successiva elezione del Consiglio. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere convalidate dalla successiva Assemblea generale dei soci. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio. La carica di consigliere è onorifica e dà diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per necessità sociali.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato all'Assemblea per disposizione di legge, o dal presente statuto.

In particolare il Consiglio:

a. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b. decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte;

c. nomina al suo interno il Presidente ed i segretari e un tesoriere dell'Associazione;

d. nomina un Comitato di Direzione artistica, sentite le indicazioni dei Soci fondatori;

e. può nominare eventuali comitati tecnici e/o gruppi di lavoro;

f. delibera gli investimenti patrimoniali e la stipula di eventuali convenzioni;

g. stabilisce l'importo annuale delle quote sociali;

h. assume l'eventuale personale dipendente dell'associazione;

i. delibera sull'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci,

l. predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà più uno dei suoi membri ne faccia richiesta. E' convocato presso la sede o altrove, mediante avviso che contenga l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco dei punti all'ordine del giorno, inviato a mezzo lettera raccomandata e/o messaggio e-mail (all'indirizzo comunicato dall'interessato), almeno una settimana prima della data fissata, tenendo presenti le necessità di eventuali consiglieri stranieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; esse sono ritenute valide solo se alla riunione prendono parte la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

ART. 11 -Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e il suo portavoce ufficiale. Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione. Il Presidente assolve in particolare ai seguenti compiti:

a. convoca le riunioni dell'Assemblea generale e straordinaria dei soci e convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

b. sottoscrive il verbale dell'Assemblea e lo custodisce presso la sede sociale;

c. verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove l'eventuale riforma;

d. rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;

e. redige la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;

f. propone al Consiglio Direttivo l'accettazione di donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati;

g. propone al Consiglio Direttivo la stipula di convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati.

ART. 12 -I segretari e il tesoriere

I Segretari e il tesoriere vengono nominati dal ConsiglioDirettivo al suo interno; i Segretari redigono i verbali del Consiglio e quelli dell'Assemblea ordinaria, curano la corrispondenza e l'archiviazione delle pratiche dell'associazione; il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e predispone il bilancio consuntivo.

I Segretari e il tesoriere durano in carica per il periodo di durata del Consiglio e possono essere rieletti.

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.

ART. 14 -Comitato di Direzione Artistica

Il Comitato di Direzione artistica è nominato er revocato dal Consiglio Direttivo, sentite le indicazioni dei soci fondatori. Nel mandato della Direzione artistica rientrano compiti di ideazione, di elaborazione, di organizzazione e di gestione del programma di attività dell'Associazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Direttivo a cui risponde direttamente.

ART. 15 -Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Segretario redige il bilancio consuntivo. Il Consiglio Direttivo lo vaglia e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il Progetto di Bilancio deve rimanere depositato presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l'assemblea per essere consultato dai soci.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la datadel 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 -Modifiche statutarie

Lo statuto è modificabile in assemblea straordinaria con voto favorevole dei due terzi dei presenti.

ART. 17 -Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo.

ART. 18 - Disposizioni transitorie e Finali

Il consiglio direttivo eletto in sede di costituzione dell'Associazione dura in carica 1 anno.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Il presente statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo dell'associazione.-

Firmato: MarcoAntonio Marchetti

" Pieri Enrico

" Maren Regine Hansing

" Horst Dieter Westermann

" Simone Caponera

" Enio Mancini

" Giulio Battelli

" Orietta Bottari

" Umberto Guidugli